Consiglieri comunali e diritto ad avere notizie e informazioni in possesso del comune.
L’evasione di richieste di atti da parte dei consiglieri ha formato oggetto di numerose e continue diatribe tra gli stessi e l’amministrazione, considerata nell’insieme di amministratori e dirigenti. Ha formato oggetto di un’ampia giurisprudenza amministrativa non sempre univoca ma generalmente a favore dei richiedenti. Si ritiene che ora in Consiglio di stato abbia assunto una decisione che dovrebbe eliminare ogni diatriba visto che generalmente le richieste possono essere evase a mezzo del sistema informatico. Un consigliere aveva richiesto di poter ottenere la password per accedere alla visione del programma di contabilità del comune. Avverso il silenzio dell’amministrazione l’interessato ha proposto ricorso prima al TAR, e successivamente al Consiglio di stato; quest’ultimo, riformando la decisione del TAR Puglia-ri,I,n.3859 del 2010, con la sentenza n.5058 dell’8 settembre 2011, sez. V. La motivazione si è basata su quanto disposto dall’art. 43, comma 2, del testo unico enti locali, oltre che su altre e conseguenti considerazioni, quali: i consiglieri possono accedere a tutti gli atti e informazioni e documenti, nonché notizie e informazioni anche di tipo contabile; il programma di contabilità, anche se di carattere informatico, rientra nell’ampia nozione di “documento” anche se il programma è di sola lettura; di qui il diritto del consigliere ad ottenere la password del Comune.
tratto da www.strategieamministrative.it - gennaio/febbraio 2012
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