martedì 9 ottobre 2012

AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI...

LEGGE N.881 dello Stato italiano del 25 ottobre 1977.
Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonche' del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966. (GU n.333 del 7-12-1977 - Suppl. Ordinario).

Testo in vigore dal 22 dicembre 1977.

ATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI ECONOMICI,SOCIALI E CULTURALI.
                              
 
                              PREAMBOLO 
 
  Gli Stati parti del presente Patto, 
  Considerato che, in conformita' ai principi enunciati nello Statuto
delle Nazioni Unite, il  riconoscimento  della  dignita'  inerente  a
tutti i membri della famiglia umana e  dei  loro  diritti,  uguali  e
inalienabili,  costituisce  il  fondamento  della   liberta',   della
giustizia e della pace nel mondo; 
  Riconosciuto che questi diritti derivano  dalla  dignita'  inerente
alla persona umana; 
  Riconosciuto che, in conformita' alla Dichiarazione universale  dei
diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda  della
liberta' dal timore e dalla miseria, puo' essere conseguito  soltanto
se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di  godere
dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonche' dei propri
diritti civili e politici; 
  Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite  impone  agli  Stati
l'obbligo di promuovere il rispetto  e  l'osservanza  universale  dei
diritti e delle liberta' dell'uomo; 
  Considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei  doveri  verso
gli altri e verso la collettivita' alla quale appartiene, e' tenuto a
sforzarsi di promuovere e di rispettare i  diritti  riconosciuti  nel
presente Patto; 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
  Articolo 1 
 
  1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtu'
di  questo  diritto,  essi  decidono  liberamente  del  loro  statuto
politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale
e culturale. 
  2. Per raggiungere i loro fini, tutti  i  popoli  possono  disporre
liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali,
senza  pregiudizio  degli  obblighi  derivanti   dalla   cooperazione
economica internazionale, fondata sul principio del mutuo  interesse,
e dal diritto internazionale. In nessun caso un  popolo  puo'  essere
privato dei propri mezzi di sussistenza. 
  3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono
responsabili dell'amministrazione di  territori  non  autonomi  e  di
territori   in   amministrazione   fiduciaria,   debbono   promuovere
l'attuazione  del  diritto  di  autodeterminazione   dei   popoli   e
rispettare tale  diritto,  in  conformita'  alle  disposizioni  dello
Statuto delle Nazioni Unite.
 
  Articolo 2 
 
  1. Ciascuno degli Stati parti del  presente  Patto  si  impegna  ad
operare,  sia  individualmente  sia  attraverso  l'assistenza  e   la
cooperazione  internazionale,  specialmente  nel  campo  economico  e
tecnico, con il massimo delle risorse di  cui  dispone,  al  fine  di
assicurare progressivamente con tutti i mezzi  appropriati,  compresa
in particolare l'adozione di misure legislative, la piena  attuazione
dei diritti riconosciuti nel presente Patto. 
  2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire  che
i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione
alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua,
la  religione,  l'opinione  politica  o  qualsiasi  altra   opinione,
l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita  o
qualsiasi altra condizione. 
  3. I Paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto  dei  diritti
dell'uomo e delle rispettive economie nazionali, possono  determinare
in quale misura essi garantiranno a  individui  non  aventi  la  loro
cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel presente Patto.
 
 Articolo 3 
 
  Gli Stati parti del presente Patto si impegnano  a  garantire  agli
uomini e alle donne la parita' giuridica nel  godimento  di  tutti  i
diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto.
 
 Articolo 4 
 
  Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che, nell'assicurare
il godimento dei diritti in conformita' del presente Patto, lo  Stato
potra' assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti
per legge, soltanto nella misura in cui cio' sia compatibile  con  la
natura di tali diritti e  unicamente  allo  scopo  di  promuovere  il
benessere generale in una societa' democratica. 
 
 Articolo 5 
 
  1. Nessuna disposizione del presente Patto puo' essere interpretata
nel senso di implicare  un  diritto  di  qualsiasi  Stato,  gruppo  o
individuo di intraprendere attivita' o di  compiere  atti  miranti  a
sopprimere uno dei diritti o delle liberta' riconosciuti nel presente
Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto e' previsto nel
Patto stesso. 
  2. Nessuna restrizione o deroga a diritti  fondamentali  dell'uomo,
riconosciuti o  vigenti  in  qualsiasi  Paese  in  virtu'  di  leggi,
convenzioni, regolamenti o consuetudini, puo' essere ammessa  con  il
pretesto che il presente Patto non li riconosce  o  li  riconosce  in
minor misura. 

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