Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonche' del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966. (GU n.333 del 7-12-1977 - Suppl. Ordinario).
Testo in vigore dal 22 dicembre 1977.
ATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI ECONOMICI,SOCIALI E CULTURALI. PREAMBOLO Gli Stati parti del presente Patto, Considerato che, in conformita' ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della liberta', della giustizia e della pace nel mondo; Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignita' inerente alla persona umana; Riconosciuto che, in conformita' alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda della liberta' dal timore e dalla miseria, puo' essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonche' dei propri diritti civili e politici; Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle liberta' dell'uomo; Considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettivita' alla quale appartiene, e' tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtu' di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. 2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo puo' essere privato dei propri mezzi di sussistenza. 3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformita' alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.
Articolo 2 1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto. 2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione. 3. I Paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto dei diritti dell'uomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel presente Patto.
Articolo 3 Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parita' giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto.
Articolo 4 Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che, nell'assicurare il godimento dei diritti in conformita' del presente Patto, lo Stato potra' assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui cio' sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere generale in una societa' democratica.
Articolo 5 1. Nessuna disposizione del presente Patto puo' essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attivita' o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle liberta' riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto e' previsto nel Patto stesso. 2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtu' di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, puo' essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.
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