14 febbraio 2013
Dossi artificiali: la legge prevede dei precisi limiti per il loro utilizzo che, invece, le amministrazioni e i titolari delle strade sembrano non voler rispettare. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su una delle misure di controllo più odiate dagli automobilisti.
Gli inglesi li chiamano – con un certa dose di fantasia macabra – “sleeping policeman” (poliziotto che dorme). I cosiddetti dossi artificiali (o anche “rallentatori di velocità”) possono essere usati solo entro determinati limiti previsti dalla legge. A leggere però attentamente tali condizioni appare evidente l’uso distorto che spesso ne fanno i proprietari delle strade.
1. Innanzitutto, i luoghi: i dossi possono essere installati solo su
- strade residenziali
- parchi pubblici e privati
- residence e luoghi simili
e purché, su tali tratti, vi sia un limite di velocità uguale o inferiore a 50 km/h [1].
Prima irregolarità: Il concetto di strada residenziale non è ben definito a meno di non ricondurlo alla definizione di zona residenziale così individuata dal piano urbanistico. In questo caso, l’utilizzo dei dossi sarebbe molto limitato. Tuttavia, non poche volte i dossi vengono collocati su strade ad alto scorrimento, come le strade statali che attraversano i centri urbani.
2. Il Ministero dei Lavori pubblici [2] ha chiarito inoltre che “I dossi collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico, devono essere rimossi”.
Seconda irregolarità: molti dossi risultano collocati su itinerari di attraversamento di centri abitati.
3. Quanto alla segnaletica, il regolamento impone l’obbligo di presegnalare la presenza dei dossi artificiali. La segnaletica verticale deve essere costituita da un cartello triangolare a bordo rosso con
4. Quanto alle dimensioni, esse variano in funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada:
a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.
5. Quanto alle caratteristiche, i dossi devono avere una zebratura gialla e nera, a strisce parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale. Essi inoltre devono essere visibili sia di giorno che di notte.
Terza irregolarità: non sempre i dossi sono visibili di notte. La visibilità dovrebbe essere garantita quantomeno dall’illuminazione della strada, da catarifrangenti posti sulla stessa strada o dai colori fluorescenti (il giallo, in particolare) dei dossi. Invece, questi, sono spesso inscuriti dalla sporcizia, dal nero degli pneumatici o, ancor più spesso, risultano parzialmente divelti. Il colore giallo, in realtà, costituisce spesso un elemento posticcio al dosso, cosicché spesso è logoro e non più visibile (vedi foto qui in basso).
L’amministrazione dovrebbe avere cura di provvedere alla manutenzione dei dossi, cosa che invece non sempre avviene.
6. Il Ministero dei Lavori Pubblici ha chiarito che, nel collocare i dossi artificiali, occorre anche tenere presenti le condizioni climatiche, per evitare, ad esempio, che in inverno il passaggio di mezzi sgombraneve porti alla loro rimozione, oppure che il loro sormonto da parte delle ruote dei veicoli in transito possa generare pericolose vibrazioni nelle zone circostanti ed eventualmente danneggiare edifici o gli stessi veicoli.
Quarta irregolarità: anche questa prescrizione non viene quasi mai rispettata. L’indiscriminata collocazione dei dossi, sulle principali arterie stradali, fa sì che gli stessi vengano d’inverno attraversati dai mezzi pesanti e, altresì, dagli sgombraneve, con conseguente distruzione degli stessi e apertura di pericolose voragini nascoste.
[1] Art. 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione de c.d.s.
[2] Direttiva del 24/10/2000 del Ministero dei Lavori Pubblici “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”.
[3] Direttiva 24.10.2000 Ministero Lavori Pubblici, punto 5.6: “impieghi non corretti della segnaletica stradale complementare”.
LEGGI QUI PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI
di Temistocle Marasco
Nessun commento:
Posta un commento