lunedì 4 marzo 2013

TARES: LA NUOVA TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI



La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ( TARSU ) è un tassa italiana entrata in vigore con un decreto legislativo del novembre 1993.
L'applicazione è demandata ai comuni, sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.
La tassa è dovuta al Comune ( e gestita dallo stesso Comune) per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche.
La TARSU, con l'istituzione della Tariffa di igiene ambientale (TIA), avvenuta con decreto legislativo del febbraio 1997, era destinata ad essere sostituita progressivamente da quest'ultima.
Invece la legge n.214 del 22 dicembre 2011 ha previsto la sua sostituzione con la Tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES o RES) , un'imposta basata sulla superficie dell'immobile di riferimento, che ha come obiettivo la copertura economica per intero del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del Comune.
La nuova Tares non servirà più ai Comuni per coprire solo le spese per la gestione dei rifiuti. Non a caso infatti l’acronimo sta per Tassa per rifiuti e servizi. Oltre all’immondizia dunque, i sindaci da questa imposta dovranno trarre i fondi per la gestione dell’illuminazione pubblica, delle strade e di tutta una serie di altri servizi. La conseguenza più immediata è che, come detto, il valore della Tares sarà superiore a quanto pagato finora per la Tarsu e la Tia, le due imposte che nei Comuni servivano appunto a coprire fino a oggi i costi per lo smaltimento dell’immondizia. Si stimano aumenti medi del 14-15%.
 Ma le ragioni che porteranno le amministrazioni comunali ad aumentare i valori della Tares rispetto alle vecchie Tarsu e Tia discendono da un altro motivo fondamentale. D’ora in poi infatti i Comuni saranno tenuti a coprire in maniera integrale le spese sostenute per la gestione dei rifiuti.
Per il calcolo della TARES il procedimento fa riferimento in linea di massima a quanto avveniva già per Tarsu e Tia. Ossia si adotteranno valori medi di produzione dei rifiuti, calcolati con criteri diversi ovviamente per famiglie e imprese, e saranno rapportati alla superficie degli immobili in cui le famiglie vivono, o in cui le aziende svolgono la propria attività. I coefficienti determinati si applicheranno all’80% della superficie totale, andando a determinare il valore finale dell’imposta. Da notare che i Comuni potranno poi applicare una sovrattassa da 30 a 40 centesimi per metro quadro, un valore che naturalmente le singole amministrazioni calcoleranno in base alle proprie esigenze, come sopra rilevate. Nella determinazione delle superfici degli immobili da tassare si farà riferimento ai valori finora utilizzati per Tarsu e Tia, in attesa che il catasto aggiorni i propri valori e li comunichi in via ufficiale ai vari Comuni.
I contribuenti non sono tenuti a presentare la dichiarazione TARES se hanno già denunciato l'occupazione degli immobili per TARSU e TIA, a meno che non intervengano variazioni. Il silenzio equivale a conferma dei dati già comunicati.

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